Efficienza Energetica 2015

Efficienza Energetica 2015

Data apertura bando: 30 giugno 2015

Fase di compilazione: 22 giugno 2015

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che rispondono ad alcuni requisiti tra cui: essere regolarmente costituite da almeno un anno e iscritte come attive nel Registro delle imprese, trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

Programmi ammissibili

I programmi d'investimento ammissibili devono prevedere la realizzazione di interventi funzionali alla riduzione nominale dei consumi di energia primaria all'interno di un'unità produttiva esistente, tale da ottenere una riduzione nominale dei consumi in misura almeno pari a quanto indicato di seguito (punto 1) e avere ad oggetto una o più delle seguenti tipologie di interventi:

  • isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
  • razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici);
  • installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi; d) installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti nell'allegato n. 1.

(punto 1)

Il programma d'investimento proposto è illustrato all'interno di un'apposita relazione tecnica resa nella forma di perizia giurata a firma di un tecnico qualificato, che attesti la capacità del programma d'investimento nel suo insieme di ottenere, a parità di capacità produttiva nominale, un risparmio energetico pari ad almeno il 10 per cento rispetto ai consumi pregressi di energia primaria.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali rientranti nelle seguenti categorie:

  • opere murarie e assimilate, di valore non superiore al 40 per cento dell'investimento ammesso;
  • macchinari, impianti e attrezzature;
  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente all'impresa proponente;
  • spese relative ad attivi immateriali aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica dell'unità produttiva oggetto degli interventi di risparmio energetico, alla progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento, nonché gli eventuali costi connessi con la progettazione e l'implementazione di un sistema di gestione energetica. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10 per cento del totale dei costi ammissibili.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse in una delle seguenti forme alternative:

  • per i soli programmi di importo inferiore o uguale a euro 400.000,00, nella forma di contributo in conto impianti per una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 50 per cento;
  • finanziamento agevolato per una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento.

Il finanziamento agevolato (lettera b), deve essere restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso.

I soggetti beneficiari devono garantire, per la quota non coperta dalle agevolazioni previste dal comma 1, l'apporto di un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.